Disposizioni Integrative e correttive del D.lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106
E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n.142/L della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 il decreto correttivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 3 Agosto 2009 n. 106, accogliendo di fatto le numerose segnalazioni di criticità emerse nel primo periodo di applicazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro soprattutto nei confronti delle piccole medie imprese.
Le disposizioni introdotte riguardano i principi fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro , che devono essere gli stessi e con la stesse modalità applicative su tutto il territorio nazionale, è stata quindi effettuata una scelta di non incidere sull’ organizzazione complessiva del D.lgs 81/08 e del precedente D.lgs 626/94, in modo da consentire una continuità normativa negli aspetti essenziali intervenendo negli aspetti critici emersi ed evidenziati in questo periodo di prima applicazione.
Viene effettuata una rivisitazione profonda dell’ apparato sanzionatorio , andando a rimodulare gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti sulla base della effettività dei compiti svolti.
Si puniscono con maggiore gravità gli adempimenti connessi in quelle realtà lavorative caratterizzate da una elevata incidenza di pericoli e proporzionando le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa .
Sono state riviste le sanzioni , in molti casi sproporzionate rispetto alle aziende rappresentate , in modo tale che le penalità rappresentate sono state poste ad un livello intermedio tra quelle previste dal d,lgs 626/94 ed il nuovo testo unico d.lgs 81/08.
Sono stati definiti casi in cui tale documento ( Documento Unico valutazione rischi interferenze ) non debba essere redatto ad esempio : mere forniture di materiali o attrezzature , servizi di natura intellettuale, nonché a servizi o lavori la cui durata non superi i due giorni sempre che non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o alla presenza di rischi particolari previsti dall’ allegato XI.
Tra i compiti affidati alla Commissione Consultiva per la sicurezza viene specificata la possibilità di prevedere procedure standardizzate per la redazione del DUVRI e per la valutazione del rischio stress lavoro correlato
Viene affidata alla Commissione Consultiva la predisposizione di indicazioni operative per valutare con completezza il rischio da stress- lavoro correlato .
La scelta dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi è rimessa al datore di lavoro , che vi provvede con criteri di semplicità , brevità, e comprensibilità .
Una ulteriore semplificazione è una differente modalità per ottemperare alle complesse procedure per ottenere la data certa , è sufficiente la sottoscrizione del documento di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro , del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( ove non coincidente con il datore di lavoro ) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente , ove nominato per ottemperare agli obblighi di data certa.
In caso di costituzione di nuova impresa , il datore di lavoro è tenuto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
In occasione di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità ai fini della salute e sicurezza sul lavoro , sono previsti (30 giorni ) entro il quale il datore di lavoro è tenuto a predisporre il nuovo documento di valutazione dei rischi.
La valutazione stress-lavoro correlato e il relativo obbligo decorrono dalle indicazioni previste dalla Commissione Consultiva permanente e comunque anche in difetto di tale elaborazione dal 1° Agosto 2010.
La commissione consultiva permanente elabora procedure semplificate per l’ adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole medie imprese .
Viene introdotto un comma aggiuntivo che nelle imprese fino a 5 lavoratori il datore di lavoro possa svolgere direttamente la funzione di addetto al primo soccorso e prevenzioni incendi , il datore di lavoro che svolge tali compiti dovrà svolgere gli specifici corsi di formazione.