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Novità Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98
03-10-2011
Novità Decreto legge 06 luglio 2011, n. 98
 
 
 
 
NOVITA’ IN MATERIA FISCALE
 
 
 
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 la legge 15 luglio 2011, n.111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 98/2011.
 
 
Incremento dell’imposta di bollo sul deposito titoli (art. 23, comma 7)
Viene rideterminata l’imposta di bollo sui dossier titoli, che sarà, già dal 2011:
-          di 34,20 euro, per gli importi fino a € 49.999 ;
-          di 70 euro, per gli importi da € 50.000 fino a € 149.999 ;
-          di 240 euro, per gli importi da € 150.000 fino a € 499.999;
-          di 680 euro, per gli importi superiori a € 500.000.
 
Dal 2013, il bollo sui dossier titoli è destinato ad aumentare ulteriormente:
-          230 euro, per gli importi fino a € 149.999 ;
-          780 euro, per gli importi da € 150.000 fino a € 499.999;
-          1.100 euro per gli importi superiori a €500.000.
 
Riduzione ritenuta del 10% (art. 23, comma 8)
Viene ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditamenti di bonifici disposti per beneficiare di deduzioni e detrazioni..
 
Limitazione al riporto delle perdite fiscali (art. 23, comma 9)
Le perdite fiscali delle società di capitali si potranno riportare senza limiti temporali (attualmente entro 5 anni), ma per un importo non superiore all'80% del reddito di ogni singolo esercizio (il 20% resta tassabile). La regola dell'80% non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che possono essere riportate interamente senza vincoli di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
 
 
 
Accertamento con adesione e conciliaz.giudiziale (art . 23, commi da 17 a 20)
Con riferimento al pagamento per la definizione di accertamenti con adesione o conciliazione giudiziale viene eliminato l’obbligo di prestare la garanzia( fideiussione bancaria o assicurativa o da confidi) per importi superiori a € 50.000,00. Pertanto la definizione delle predette discipline è subordinata al versamento dell’intera somme dovuta o della prima rata.  Il mancato versamento di una sola rata successiva alla prima entro la scadenza di pagamento della successiva prevede l’iscrizione a ruolo delle somme residue con l’applicazione raddoppiata dal 30% al 60%.
Superbollo autoveicoli (art. 23, comma 21)
Viene introdotta, dal 2011, una addizionale della tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di cose e persone pari a € 10,00 per ogni Kw superiore a Kw 225 . Il prelievo sarà pari a dieci euro per ogni Kw superiore a 225. Il prelievo seguirà le regole del bollo auto. È prevista una sanzione pari al 30% del dovuto in caso di omesso o insufficiente versamento.
 
Partite Iva inattive (art. 23, commi 22 e 23)
Per i titolari di una partita Iva che non hanno esercitato, per tre periodi d'imposta consecutivi, attività d'impresa o di lavoro autonomo e non hanno presentato la dichiarazione annuale Iva, viene introdotta la revoca d'ufficio. La revoca della partita Iva potrà essere impugnata di fronte alle Commissioni tributarie.
È stata introdotta la possibilità per chiudere le partite Iva inattive da oltre tre anni con una sanzione ridotta a € 129,00 da versare entro il prossimo 4 ottobre. Per aderire a questa sanatoria è sufficiente utilizzare il modello F24 per versamenti con elementi identificativi:  
nella sezione “erario ed altro”, va indicata la lettera R nel capo “tipo”;
nel campo “elementi identificativi” va indicata la partita IVA da cessare;
Nel campo “codice” va indicato il codice tributo 8110;
 Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di cessazione dell’attività.
 
 
Studi di settore (art. 23, comma 28)
Viene previsto che gli studi di settore devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale entro il 31/12 del periodo d’imposta al quale si riferiscono. In caso di eventuali integrazioni (per andamenti economici o di mercato riferiti a particolari settori economici o aree territoriali)esse devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31/3 dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferiscono.
Vengono inoltre modificate le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello dati studi di settore quando è obbligo, anche in caso di invito da parte dell’ufficio, rendendo applicabile una sanzione massima di € 2.065,00.
E’ inoltre estesa la possibilità da parte dell’ufficio di effettuare un accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati nel modello o indicazione di cause inesistenti di esclusione o inapplicabilità degli studi. La predetta norma fa scattare l’accertamento induttivo qualora a seguito di corretta compilazione il reddito scaturente sia superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
Nel caso di rettifica del reddito di un soggetto congruo, anche per adeguamento, con uno scostamento del reddito superiore al 40% è stata cancellata la norma secondo cui l’ufficio nell’atto deve motivare le ragioni che disattendono le risultanze degli studi.
La sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% e passa perciò al 150%.
 
Razionalizzazione delle sanzioni (art. 23, comma 29)
Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni:
§ viene introdotta la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta qualora l'Ufficio abbia irrogato la sanzione accogliendo deduzioni prodotte dal contribuente;
§ viene introdotto, dal 1° ottobre 2011, l'obbligo di irrogazione immediata delle sanzioni al momento dell'emissione dell'accertamento o della rettifica.
 
Atti esecutivi (art. 23, comma 30)
È stata prorogata dal 1° luglio al 1° ottobre 2011, l'esecutività degli avvisi di accertamento. La norma prevede che gli avvisi di accertamento diventino esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica , decorsi altri 30 giorni l'agente della riscossione procede al recupero della somma contestata.
Ravvedimento per ritardati o omessi versamenti (art. 23, comma 31)
La norma in esame, modificando l'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997, inserisce un'ulteriore forma di ravvedimento. Viene prevista la possibilità di sanare il ritardo nel versamento di imposte entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, applicando una sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Comunicazioni Iva operazioni superiori a 3.000 euro (art. 23, comma 41)
E’ viene previsto che, in caso di pagamento con carte di credito, di debito o pre-pagate, l'obbligo della comunicazione rimane in capo agli operatori finanziari che emettono le medesime carte e non alle imprese.
 
Autonoleggio (Comma 42)
L'attività di locazione di veicolo senza conducente dovrà essere certificata fiscalmente con fattura.
 
 
Ammortamenti beni immateriali e materiali (art. 23, comma 47)
E’ prevista la revisione del regime degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali a decorrere dal 2013 con criteri di semplificazione.
 
Aumento accise a regime (art. 23, comma 50-quater)
La norma prevede che gli aumenti delle aliquote delle accise, disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011, restano confermate a partire dal 1° gennaio 2012.
 
 
 
Revisione del Regime fiscale dei contribuenti minimi (art. 27)
 
Viene modificato il regime dei contribuenti minimi, disciplina già prevista dall’art.1 commi da 96 a 100 L.24-12-2007 n.244, con decorrenza  dal 1 gennaio 2012, in quanto viene ridotta l’aliquota dell’imposta sostitutiva ai fini Irpef e relative addizionali, dall’attuale 20% al 5%, per una durata massima di cinque anni, per tutte le persone fisiche che intraprendono una nuova attività imprenditoriale.
Per poter beneficiare di tale regime :
 
·         il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività imprenditoriale, anche in forma associata o familiare;
·         l’attività non deve essere la mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
·         qualora si prosegua un’attività svolta in precedenza da altri, l’ammontare dei ricavi realizzati nell’anno precedente l’accesso al beneficio, non può essere superiore a 30.000 euro.
·         Possesso di beni strumentali inferiori a € 15.000,00 nel triennio.
Tale regime può essere applicato anche oltre i cinque anni, da soggetti che intraprendono un’attività con età inferiore a anni 31 fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età a condizione di non superare i predetti limiti.
Possono accedere al regime i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31-12-2007.
Per coloro che pur avendo i requisiti per essere considerati contribuenti minimi hanno iniziato l’attività antecedentemente al 31-12/2007 si applicheranno comunque le regole previste per minimi in tema di tenuta delle scritture contabili ma dovranno applicare l’Iva con le modalità ordinarie ed il reddito prodotto sarà tassato con i criteri ordinari.
 
Contenzioso tributario - Contributo unificato (art. 37, comma 6,)]
 
Viene aumentato il contributo unificato con applicazione anche al processo tributario. Viene in sostanza eliminata l'applicazione della marca da bollo.
Il contributo verrà calcolato sul valore della lite da apposita dichiarazione nel corpo del ricorso.
 
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Altre novità del Decreto Sviluppo D.L. 70/2011
 
All’art.7 comma 2 lett. m vengono ampliati i limiti per tenere la contabilità semplificata.
Per le imprese che prestano attività di servizi il limite da non superare per utilizzare il regime di contabilità semplificata passa da € 309.874,14 a € 400.000,00.
Per le imprese diverse dalle precedenti il limite da non superare per utilizzare il regime di contabilità semplificata passa da € 516.456,90 a € 700.000,00.
I soggetti che con riferimento al 2010 hanno superato i vecchi limiti ma non i nuovi possono continuare a tenere la contabilità semplificata.
Da segnalare che i limiti per determinare la periodicità delle liquidazioni Iva 
sono invariati.
Mensile, per le imprese che prestano attività di servizi se il volume d’affari supera € 309.874,14 ed € 516.456,90 per le imprese diverse
Art.7 c.2 lett. z Viene innalzato il limite da € 5.164,57 a € 10.000,00 per distruggere i beni strumentali o di magazzino con la semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza dover comunicare la data dell’operazione alle Entrate.
Art.7 c.2 lett. q Viene eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili. I dati catastali degli immobili oggetto di ristrutturazione devono essere indicati a consuntivo nella dichiarazione dei redditi. Inoltre viene abrogato con l’art. 7 c.2 lett. r l’obbligo, per gli interventi di ristrutturazioni edilizie con agevolazione 36% o risparmio energetico agevolazione 55%, di indicazione del costo della manodopera nelle fatture.
 
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Tale decreto è in fase di conversione, peraltro già approvato dal Senato con modifiche in data 07/09/2011 ed avrà effetto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
Di seguite alcune novità in attesa della conversione in legge del predetto decreto.
 
-     Riduzione agevolazioni fiscali (art.1,c.6)
Viene modificato quanto contenuto nell’art.40 DL 98/2011 prevedendo la riduzione delle agevolazioni fiscali di favore ai fini Irpef, Ires, Irap Iva ecc. del 5% dal 2012 e del 20% dal 2013. La predetta riduzione non sarà applicata nel caso venga adottata la riforma fiscale entro il 30-09-2012.
-     Addizionali Irpef (art.1 c.10 e 11)
Con decorrenza 2012 le Regioni a statuto ordinario possono disporre l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale Irpef che non dovrà essere superiore
allo 0,50% nel 2012 e 2013
allo 1,10% nel 2014
allo 2,10% nel 2015
I Comuni possono deliberare aumento dell’addizionale Irpef fino ad un massimo del 0.80%.
-     Contributo solidarietà (art.2 c.1 e 2)
Viene introdotto un contributo di solidarietà pari al 3% sul reddito complessivo eccedente Euro 300.000,00 con effetto dal 2011 fino al 2013.
-     Limitazioni all’uso del contante (art.2 c.4)
Allo scopo di adeguare le disposizioni in materia di antiriciclaggio in ambito comunitario viene portato da Euro 5.000,00(applicabile fino al 12-08-2011) a Euro 2.500,00 il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore.
-     Tassazione rendite Finanziarie e Capital Gain ( Art.2 commi da 6 a 34)
Dal 2012 l’aliquota dell’imposta sostitutiva e delle ritenute sulle rendite finanziarie delle persone fisiche ed enti non commerciali viene stabilita nella misura del 20%. Essa si applica sugli utili e plusvalenze di partecipazioni non qualificate: la ritenuta sulgi interessi bancari passa dal 27% al 20%.
-     Aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 21% (art.2 comma 2 bis)
Viene aumentata l’aliquota ordinaria dell’Iva che passa dal 20% al 21% con effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le aliquote agevolate del 4% e del 10% non subiscono modificazioni.
-     Certificazione dei corrispettivi stabilimenti balneari
Viene introdotto l’obbligo di certificazione dei corrispettivi conseguiti dagli stabilimenti balneari tramite l’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.
-     Aumento della quota di utile tassabile delle cooperative
Viene prevista la riduzione delle agevolazioni previste attualmente alle cooperative. Per le cooperative a mutualità prevalente la quota di utili destinati alla riserva indivisibile soggetta a tassazione passa dal 30% al 40%. Per le cooperative di consumo la quota di utili destinati alla riserva indivisibile soggetta a tassazione passa dal 55% al 65%. Per le cooperative a mutualità prevalente o diversa comprese la generalità delle cooperative quali quelle sociali agricola e piccola pesca la quota di utili destinati alla riserva obbligatoria viene incrementata di un ulteriore 10%.
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