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Indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari
13-12-2012
Indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari
 
Il 14 dicembre 2012 entra in vigore il Reg. UE n. 432/2012 “relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini” (allegato n. 1) che dà attuazione al regolamento (CE) n. 1924/2006, il cui obiettivo era di garantire che le indicazioni sulla salute risultassero veritiere, chiare, affidabili ed utili ai consumatori.
 
In virtù della disposizione contenuta nell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, la quale impone che le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari debbano essere sottoposte ad autorizzazione, la Commissione ha approvato un elenco di 222 indicazioni il cui utilizzo sarà definitivamente ammesso sull'informazione commerciale.
 
Le indicazioni consentite, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Reg n. 1924/2006, sono state integralmente riportate all’interno dell’elenco contenuto nell’allegato del regolamento in esame (allegato n. 2) Le suddette indicazioni devono includere le condizioni specifiche per l’impiego e, all’occorrenza, le restrizioni all’uso, oltreché una dicitura supplementare che fornisca chiarezza giuridica agli operatori del comparto alimentare.
 
A far data dal 14 dicembre 2012 è precluso l’impiego di etichette con indicazioni non contemplate nel citato elenco, mentre i prodotti già confezionati a tale data potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte, in applicazione delle regole sul periodo transitorio stabilite nel citato Reg. (CE) n. 1924/06.
 
La decisione è il risultato di anni di lavoro della Commissione e segna una pietra miliare nella regolamentazione delle indicazioni sulla salute riportate sugli alimenti.
 
Le indicazioni sulla salute consentite che possono essere fornite sui prodotti alimentari e riportate nell’allegato al regolamento n. 432/2012 si basano essenzialmente su indicazioni sulla salute legate a vitamine o minerali. Tuttavia tralasciando le vitamine ed i minerali, le indicazioni sulla salute ammesse riguardano essenzialmente le seguenti sostanze nutritive:
 
-           carbone attivo
-           fibre d’orzo e d’avena
-           polifenoli dell'olio di oliva
-           omega 3
-           beta-glucani
-           alimenti a basso o a ridotto contenuto di sodio
-           soluzioni di carboidrati-elettroliti
-           colina
-           lattulosio
-           fermenti vivi
 
Si ricorda, infine, che il Regolamento (CE) n. 1924/06, in base all’art. 1, comma 2, si applica anche agli alimenti non preconfezionati, tra cui prodotti freschi, come esempio frutta, verdura o pane, destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività, e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, ma, per quanto riguarda le indicazioni sulla salute in oggetto, a tali prodotti non si applica l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b).
 
Pertanto, per i prodotti in questione le indicazioni sulla salute saranno consentite anche se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità non sono comprese le seguenti informazioni:
 
a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato.
 
Da quanto esposto deriva che le disposizioni in parola non si applicano all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma esclusivamente ad alcuni generi alimentari che possono essere prodotti dalle pasticcerie.
 
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