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Posta Elettronica Certificata (PEC)
02-04-2013
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è l'equivalente informatico della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si tratta sostanzialmente di un messaggio di posta elettronica di cui vengono fornite le ricevute, a valore legale, di avvenuta spedizione e di avvenuta o mancata consegna. Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di posta normale, ma bisogna acquistare una casella (di PEC appunto) presso un gestore autorizzato.
ASCOM GENOVA mette a disposizione una convenzione molto vantaggiosa con uno di questi gestori.
 
Normativa vigente:
Obbligo di comunicazione al REGISTRO IMPRESE della PEC
DL 185/2008 conv. In L. 2/2009 - art. 16 comma 6: "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria." 
A norma dell' art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 179/2012, dal 20 ottobre 2012 l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC è esteso anche alle imprese individuali, quindi:
  • le imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese dopo il 20 ottobre 2012 devono indicare nella domanda di iscrizione il proprio indirizzo di PEC
  • le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre devono comunicare il proprio indirizzo di PEC entro il 30/06/2013.
 La compilazione della pratica di comunicazione della PEC dovrà avvenire secondo le regole di compilazione attuali della modulistica R.I., dovrà essere prodotta una pratica in formato elettronico di tipo "Comunicazione Unica" avente come unico destinatario l'ufficio del Registro delle Imprese e la relativa modulistica completa di distinta in formato pdf.
I nostri uffici sono abilitati a questo servizio di comunicazione e offrono il servizio in modo gratuito per gli associati.
 
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