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Ballo “spontaneo” – Sentenza Corte di Cassazione
24-04-2013
ballo spontaneo - sentenza Corte di Cassazione
A seguito di numerose richieste di chiarimenti si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della prima sezione civile n. 21012 del 27 settembre 2006, sconfessando una opposta interpretazione talvolta incautamente evocata, ha confermato che in presenza di un’attività di intrattenimento danzante occorre sempre la licenza ex art. 68 del TULPS, anche quando non sono allestite apposite attrezzature per il ballo ed il gestore dell’esercizio assume che il pubblico ha “spontaneamente“ ballato.
Si riporta di seguito la motivazione della sentenza: “E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per la violazione degli artt. 666 C.P. e 68 TULPS, nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all’interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all’interno del locale esistessero cartelli di divieto, essendo comunque sufficiente ad integrare l’elemento psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore, che, a tutela dell’incolumità degli avventori, avrebbe dovuto attivarsi per impedire loro di ballare”.
Lo svolgimento senza licenza, in un locale aperto al pubblico, di attività danzanti, anche occasionali, è sanzionato dall’art. 666 C.P. – come depenalizzato dall’art. 49 del D. L.vo 30.12.1999, n. 507 – con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.549 prevista dal primo comma dell’articolo.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa il secondo comma prevede la sanzione da euro 413 a euro 2.478.
Inoltre il terzo comma dell’art. 666 C.P. dispone che è sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in un locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività (es. bar, ristorante, stabilimento balneare) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
A tali sanzioni amministrative va aggiunto l’illecito penale di cui all’art. 681 C.P., che punisce con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103 chiunque apre o tiene aperto luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica.
Si evidenzia che la Corte di Cassazione, con molteplici sentenze, ha chiarito che la violazione dell’art. 681 C.P, sussiste ogni qualvolta viene organizzato un pubblico spettacolo o trattenimento senza che fosse stata preventivamente effettuata, con esito favorevole, da parte della Commissione di vigilanza la verifica tecnica relativa alla solidità e alla sicurezza del locale ai sensi dell’art. 80 del TULPS e degli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del TULPS. In tal senso si segnalano, tra le tante, le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sez. I, del 24.3.2005, n. 13055 e del 22.6.2005, n. 25519.
Tale sentenza conferma quanto la posizione da sempre sostenuta dal Silb su tale questione.
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