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Contrasto I.S.I. (Imposta sugli Intrattenimenti) con la Direttiva CEE n. 12/2006
15-05-2013
Contrasto I.S.I. (Imposta sugli Intrattenimenti) con la Direttiva CEE n. 12/2006 - Sentenza Commissione  Tributaria 1° di Savona
 
Per la prima volta, la Magistratura Tributaria ha statuito che la normativa nazionale in materia di imposta sugli intrattenimenti (I.S.I.) è in contrasto con l’art. 401 della Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 112.
 
Con tale motivazione la Commissione Tributaria di 1° grado di Savona ha annullato avvisi di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate a carico di una discoteca per un ammontare complessivo, per imposta ritenuta evasa e sanzioni, pari ad oltre 71.000,00 euro.
 
Le quattro sentenze contestualmente emesse hanno accolto altrettanti ricorsi redatti  e curati dal consulente legale del SILB-FIPE e avvalorano la tesi, da sempre  sostenuta dall’Associazione, della violazione della normativa comunitaria ad opera di quella nazionale italiana sull’I.S.I.
 
La sentenza non ha efficacia erga omnes, cioè non ha effetti generali, ma ne produce solo nei confronti del contribuente ricorrente. Costituisce però un primo, storico precedente giurisprudenziale, che si spera possa aprire la strada ad ulteriori pronunce analoghe e, in prospettiva, condurre all’abolizione definitiva di un’imposta iniqua ed odiosa, che rende peraltro il carico tributario sulle imprese del settore assolutamente insostenibile.
 
Nelle stesse sentenze risulta accolto anche l’ulteriore motivo di ricorso che sostiene l’illegittimità dell’accertamento dell’evasione dell’I.S.I. sulla base di soli controlli operati ex post - cioè non contestuali ai trattenimenti in corso mediante la doverosa verifica in tempo reale della durata della musica dal vivo - ma fondati solo su una documentazione non ritenuta probante dal Fisco.
 
Si informa infine che gli Organi del SILB-FIPE hanno deliberato di verificare la possibilità di promuovere nelle sedi europee un’azione tesa al riconoscimento della violazione della direttiva sopra richiamata e conseguentemente l’abolizione di tale imposta.
 
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