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“Decreto fare” (D.L. 69/2013) Disposizioni in materia di wi-fi e responsabilità fiscale appalti
28-06-2013
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno u.s. ed è entrato in vigore il giorno successivo il Decreto-Legge n. 69/2013 contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (“Decreto-Legge Fare”).
 
L’art. 10 di quest’ultimo disciplina la liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica (ved. allegato).
 
Al di là della difficile lettura, in sostanza, viene confermata autorevolmente la liberalizzazione dell’accesso alla rete wi-fi, fortemente sostenuta da FIPE in tutte le sedi.
 
Infatti, il comma 1 del citato articolo afferma che: “L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori.”
 
Rimane però l’obbligo per il gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address), che sarebbe l’indirizzo fisico della scheda di rete ethernet o wireless da cui parte la connessione, ma non collegato all’identità dei singoli utenti.
 
Il comma 2 invece disciplina la registrazione delle sessioni internet, stabilendo che, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, la registrazione delle sessioni non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Questa norma ribadisce quanto già sostenuto da FIPE e ad essa confermato anche dall’Autorità Garante della Privacy.
 
Ovviamente rimane fermo che, qualora il gestore decidesse autonomamente di identificare gli utenti che utilizzano la rete offerta, dovrà far sottoscrivere loro il consenso al trattamento dei dati personali.
 
Segue poi una norma specifica per le attività commerciali in cui l’offerta di accesso internet non costituisce l’attività prevalente, come ad esempio i pubblici esercizi che mettono a disposizione il wi-fi, a cui non si applicano più l’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 e l’art. 7 del D.L. 144/2005 (Decreto Pisanu).
 
Ora, mentre l’art. 25 del D.Lgs. 259/2003 disciplina l’autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e chiarisce una volta per tutte che il gestore di un pubblico esercizio non ha l’obbligo di dotarsi di tale autorizzazione, la non applicazione dell’art. 7 del Decreto Pisanu non avrà alcun effetto pratico, dato che dei 5 commi di cui è composto l’articolo citato, gli ultimi due sono stati abrogati ormai da 2 anni e i primi tre hanno disciplinato la licenza per l’apertura degli internet point fino al 31 dicembre 2011.
 
Viene infine abrogata la norma che obbligava l’affidamento dei lavori di allacciamento, manutenzione e gestione delle reti solamente a ditte specializzate contenute in un apposito decreto.
 
In ogni caso, nonostante le buone intenzioni del legislatore per la liberalizzazione del servizio di wi-fi, la norma ha dei punti che suscitano qualche perplessità, pertanto, confidiamo nel procedimento di conversione in legge per fare ancor più chiarezza sull’argomento.
 
Altra norma interessante di questo “Decreto Fare” è contenuta nell’art. 50 che modifica la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti, eliminando la responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore per il versamento dell’IVA, ma salvando quella per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.
 
 
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