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OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO ( basso rischio 6h)
07-10-2013
 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO – BASSO RISCHIO – 6 ORE

PER GLI ESONERATI ALLA FREQUENZA DEL CORSO RSPP (ex art. 95 d.lgs n. 626/1994)

 

Ricordiamo che per i soggetti esonerati alla frequenza del corso RSPP ai sensi dell’art. 95 d.lgs n. 626/1994, è previsto l’obbligo di aggiornamento entro il 10 gennaio 2014, che si intende assolto con la partecipazione a corsi di formazione della durata di 6 ore per le attività a basso rischio, come indicato dall’Accordo Stato -Regioni sulla formazione dei datori di lavoro dell’11 gennaio 2012.

Precisiamo che rientrano in questa casistica tutti i datori di lavoro che non hanno mai frequentato il corso RSPP, ma hanno notificato entro il 31/12/1996 all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio l’intenzione di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario (010 5520253-211).
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