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Fondo indennizzi - Contributo a carico del Gestore
19-04-2014
Fondo indennizzi - Contributo a carico Gestore
 

In data 30 aprile è in scadenza la corresponsione a carico dei Gestori della prima rata di quota di contributo al Fondo indennizzi stabilito dal Decreto Ministeriale del 19 aprile 2013 [«Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento»].

Detto Decreto prevede, all'articolo 6, comma 1, quanto segue:
 
<<1. Il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed in una componente variabile, della seguente misura:?
- componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili;
- componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori.>>

Per le modalità di versamento, il medesimo articolo 6, comma 3, prevede quanto segue: 
 
<<3. I titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento alla Cassa del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al comma 1 per l'annualità 2013 secondo le seguenti modalità:

- un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013;
 
- un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio, corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane.>>

Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario alle seguenti coordinate con la causale: Versamento prima rata art. 6 DM 19.04.2013
a favore di: CASSA CONGUAGLIO GPL - Via Sicilia 50, 00187 Roma
presso: Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma - Via del Corso 232
Iban: IT80J0103003200000005636791
 
A titolo di esempio: se un impianto ha venduto nel 2013 [desumibili da chiusura registro UTF del 2013] tra benzina, gasolio, gpl, un milione di litri, la prima rata sarà pari a € 250,00:
 
 
 

Prodotto
Litri
Contributo/litro
Importo
Benzina
500.000
0,0005
250,00
Gasolio
450.000
0,0005
225,00
GPL
50.000
0,0005
25,00
Totale
1.000.000
0,0005
500,00
Prima rata 30.04.2014
250,00
Seconda rata 31.12.2014
250,00
Il Decreto Ministeriale non prevede sanzioni in caso di mancato pagamento, tuttavia quando la Cassa Conguaglio GPL - anche a distanza di tempo - dovesse richiedere il pagamento di quanto dovuto, in caso di pagamento omesso saranno da sommare anche gli interessi al tasso legale corrente.
Su questo decreto, al momento della sua predisposizione ed emanazione, le Organizzazioni di Categoria hanno protestato per l'imposizione di un obbligo contributivo anche per i Gestori, ma il Ministero ha infine emanato il decreto sulla base della continuità con quanto già avveniva in passato - prima che fosse sospeso il finanziamento del Fondo per qualche anno -: il contributo era allora previsto sia per i Titolari di autorizzazione sia per i Gestori, e la quota del Gestore veniva allora corrisposta dalla compagnia petrolifera di appartenenza, situazione che non è per ora intendimento delle aziende replicare.
In dicembre dello scorso anno, un disegno di legge del Governo prevedeva che la contribuzione al Fondo Indennizzi fosse a solo carico dei Titolari dell'autorizzazione; tuttavia tale disegno di legge non ha fino ad oggi avuto corso e non è stato neppure esaminato dal Parlamento; pertanto, a tutti gli effetti, valgono oggi le disposizioni che sono state più sopra illustrate.
Si precisa che, siccome i contributi al Fondo sono più elevati nel caso di impianti che ricadono in condizione di incompatibilità, l'obbligo di attestare la compatibilità o la incompatibilità dell'impianto per cui viene pagato il contributo è solo a carico del Titolare dell'impianto e non del Gestore non titolare.
scarica il Decreto Ministeriale 19.04.2013
        
 
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