home


Assunzione personale stagione balneare 2014
27-05-2014
 Assunzione personale stagione balneare 2014 – Lavoro intermittente e trattamento economico

 Nel momento in cui le aziende si apprestano ad accogliere il flusso turistico della stagione estiva, riteniamo utile riprendere, considerato il complesso ambito normativo, alcune indicazioni per una corretta ed efficace gestione del personale.

 Il primo approfondimento è dedicato alle disposizioni in materia di lavoro di lavoro intermittente.

 LAVORO INTERMITTENTE

 L'art. 1, comma 21, della L. n. 92/2012 (Riforma del lavoro) ha modificato il campo di applicazione del lavoro intermittente eliminando la possibilità – prima ammessa – di ricorrervi nei cosiddetti periodi predeterminati di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 (ovvero durante il fine settimana, nei periodi estivi, o di vacanze natalizie e pasquali) e in relazione alle prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

 Sulla base delle modifiche apportate dalla riforma il lavoro il contratto di lavoro intermittente può essere oggi concluso:

 a)   ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003: per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente "secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno". In tal caso è dunque rimessa alla contrattazione collettiva l'individuazione sia delle "esigenze", sia di "periodi predeterminati" che giustificano il ricorso all'istituto.

Nota: il CCNL Turismo del 20 Febbraio 2010 non prevede una normativa specifica.

 b)   ai sensi dell'art. 34, comma 2. del D.Lgs. n. 276/2003: con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

Nota: questa ipotesi di lavoro a chiamata è immediatamente operativa.

 c)   ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 (non modificato dalla L. n. 92/2012): con riferimento alle attività indicate – nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 dell'art. 34 - dal Ministero del lavoro. In tal caso lo stesso Ministero ha precisato che il D.M. 23 ottobre 2004 ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo – elencate nella tabella approvata con R.D. n. 265711923 – le ipotesi oggettive per le quali è possibile stipulare tale tipologia contrattuale; restano al riguardo ferme le interpretazioni già fornite in passato dal Ministero in ordine alla corretta applicazione del citato R.D. n. 2657/1923 in funzione della stipula del contratto in esame.

Nota: questa ipotesi di lavoro a chiamata è immediatamente operativa.

 L’art. 24 della legge 133/2008 (articolo “Taglia-leggi”) non ha abrogato il R.D. 2657/1923, come invece era apparso nel corso dei lavori parlamentari, e pertanto continua ad esplicare i suoi effetti. Il Ministero del lavoro con D.M. 23 ottobre 2004 ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente. Tra le altre si ricorda: camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi.

 Il Ministero peraltro ha avuto modo di ricordare che le attività elencate nel Regio Decreto devono essere considerate solo come parametro di riferimento per sopperire alla mancanza di regolamentazione contrattuale, per cui tutti gli altri requisiti dimensionali richiesti o le altre limitazioni non operano ai fini dell’individuazione dell’attività lavorativa oggetto del contratto (non rileva peraltro neppure un giudizio caso per caso circa la natura intermittente o discontinua della prestazione).

 Limiti di utilizzazione: esclusione settore dei pubblici esercizi Inoltre, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ("Pacchetto Lavoro"), convertito dalla L. n. 99/2013, ha introdotto importanti modifiche a tale tipologia contrattuale prevedendo un limite di utilizzazione di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari contratto di lavoro, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro.

 Nell'ambito delle modifiche apportate alla disciplina del lavoro intermittente, nel confermare il limite temporale di 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio prevista dal DL 76/2013, con la legge di conversione, è stata introdotta, grazie all’intervento della FIPE, una eccezione – regime speciale – all’applicazione del limite legale all’utilizzo del lavoro a chiamata al settore dei pubblici esercizi. Pertanto, tale limite di durata massima non si applica ai contratti di lavoro intermittente stipulati nei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello spettacolo.

 Comunicazione della chiamata del lavoro intermittente: al fine di eliminare possibili fenomeni elusivi, la L. n. 92/2012 ha inoltre introdotto un nuovo obbligo di comunicazione connesso alla chiamata del lavoratore. Il comma 3-bis dell'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003 ha, infatti, stabilito che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

 Per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Il decreto conferma l’adozione del modello di comunicazione “Uni- intermittente” come strumento principale per l’adempimento della comunicazione, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

 La Circolare del Ministero del lavoro n.27/2013 ha definito le modalità per l’invio della comunicazione intermittente, che deve essere effettuata esclusivamente: 

·         via email all'indirizzo Pec intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;

·         per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it);

·         inviando un sms al numero 339-9942256, previa registrazione al portale Cliclavoro;

 Per maggiori dettagli sulle modalità di invio della comunicazione si rimanda alla lettura della Circolare del Ministero del lavoro n.27/2013 e alla consultazione del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)

 In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente. In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.

 TRATTAMENTO ECONOMICO

 Essendo in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL Turismo riferito ai Pubblici Esercizi, fino a nuova determinazione e comunque fino al 31 dicembre 2014, ovvero, sino alla data del rinnovo se precedente, ai dipendenti in forza che ai lavoratori neo assunti, continuerà ad essere applicato il vigente CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

 Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire i valori retributivi spettanti ai dipendenti di aziende di pubblico esercizio (già in vigore dal mese di APRILE 2013):

 

 

 
http://
Ascom Confcommercio - Codice Fiscale 80017390107  -  Informativa sui cookie  -  Informativa sulla privacy