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Cassa integrazione in deroga per le imprese in crisi e per le imprese colpite dall’alluvione
17-10-2014
Il giorno giovedì 16 ottobre 2014 a seguito della convocazione dell’Assessore alle Politiche attive del lavoro e dell'occupazione, Enrico Vesco, si è provveduto alla sottoscrizione di n. 2 accordi, proposti dalla Regione Liguria, tra le parti sociali:
 
  • il primo accordo riguarda la cassa integrazione in deroga per le imprese in crisi (Accordo Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31 dicembre 2014 ai sensi del D.I. 1 agosto 2014 n. 83473)
  • il secondo accordo è specifico per le imprese colpite dall’alluvione del 9/10 ottobre 2014 (Accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga limitatamente alle aree regionali colpite dall’alluvione del 9 e del 10 ottobre 2014 - fino al 31 dicembre 2014 )
 
L’Ufficio Sindacale di Ascom Confcommercio congiuntamente con le Organizzazioni SindacaliFilcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil,è a disposizione gratuitamente delle Imprese per la procedura sindacale prevista per l'attivazione della cassa integrazione guadagni in deroga e/o straordinaria entro 30 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro.
 
Ricordiamo che tutte le Imprese con almeno un dipendente possono ricorrere a tale strumento, che consente la sospensione totale e/o parziale del rapporto di lavoro con relativo risparmio economico per i datori di lavoro, nonché l’intervento del trattamento d’ integrazione salariale e contributivo per i lavoratori.
 
Possono beneficiare dell'indennità di Cigd tutte le tipologie di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato o determinato - compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati ai sensi dell’articolo 19, comma 8 del decreto legge 185/2009, nonché i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato - che siano residenti o domiciliati sul territorio regionale.
 
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o somministrato, il trattamento può essere concesso fino alla data di scadenza contrattuale.
 
Il trattamento può essere concesso inizialmente dalla data di sospensione del lavoratore fino al 31 dicembre 2014.
 
Gli interessati dovranno tempestivamente mettersi in contatto con l’Ufficio Sindacale della nostra Associazione telefonando ( BENAZZI GIUSI – VERDINI ALESSIA 010/5520216-2013) o mandando una mail con tutti i dati dell’azienda e dei lavoratori interessati a sindacale@ascom.ge.it.
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