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Informativa sugli Allergeni
25-11-2014
 

Applicazione Regolamento UE 1169/2011 - Informazioni sugli alimenti ai consumatori. Etichettatura dei prodotti Alimentari -  Informativa sugli Allergeni.

Il Regolamento (UE ) 1169/2011 che entra in vigore dal 13 dicembre 2014 riguarda  tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi gli alimenti forniti da mense, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, panifici , gastronomie,  ecc.

Il regolamento deve essere applicato dagli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare e anche dai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto (navi arei e treni) quando il luogo di partenza si trovi nel territorio degli stati UE .

Dal 13 Dicembre 2014 sarà obbligatorio fornire al consumatore le indicazioni  ( all’ art 9 , paragrafo 1 , lettera c, del regolamento)  che riguardano ‘’qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’ allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata ‘’ (il citato allegato II è allegato alla presente)

In pratica l’ esercente sarà tenuto ad informare il consumatore sulla presenza o meno degli allergeni .

Il Responsabile delle informazioni è l’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato un prodotto; il responsabile deve garantire completezza e veridicità delle informazioni riportate sugli alimenti e che le modifiche alle informazioni non inducano in errore e non confondano il consumatore.

In particolare sugli alimenti non preimballati dovranno essere indicati negli ingredienti che compongono l’alimento gli allergeni presenti

Gli Allergeni (Allegato II) del Reg Ue 1169/2011 (allegato) dovranno essere dichiarati nell’ elenco ingredienti ed evidenziati con caratteri grafici che li rendano ben identificabili, e se tra gli ingredienti vi sono allergeni  andranno dichiarati anche i coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione del prodotto .

Il Regolamento   entra in vigore   dal 13 Dicembre 2014. Si applicherà il piano sanzionatorio amministrativo e legale attualmente vigente nel nostro Stato, in attesa di una disciplina sanzionatoria specifica sulla base della legge 96/2013 .

 

Obblighi di indicazione per Prodotti Venduti Sfusi

Obblighi di indicazione per Prodotti somministrati

 Elenco di tutti gli ingredienti per singolo prodotto (compresi gli allergeni )

 Art 16 D.lgs 109/92 e art 44 Reg Ue 1169/2011

Indicazione dei soli allergeni

 Art 44 Reg Ue 1169/2011

 

 Per poter adempiere a tale obbligo gli operatori dei servizi di ristorazione dovranno :

● predisporre un ricettario specifico di ogni piatto

● indicare gli ingredienti della ricetta per consentire di individuare gli allergeni

● dotarsi di un sistema di comunicazione cartaceo o informatizzato per fornire le informazioni obbligatorie al consumatore

 

Al fine di chiarire le modalità applicative per le imprese interessate la Regione Liguria in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova organizzano un seminario di approfondimento   il 1 Dicembre 2014 presso il Palazzo della Borsa – Via XX settembre 44 dalle ore 8.30 alle 17.30.

 

Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e vi preghiamo di darci conferma della partecipazione al seminario via mail o tel. 010 55201
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