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INL – reddito di cittadinanza - attività ispettiva

 L'INL, con circolare n. 8/2019, informa che il personale ispettivo sarà impegnato nello svolgimento dell'attività di controllo successive alla concessione del Rdc, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento di prestazioni di lavoro "in nero" da parte dei soggetti appartenenti ad un nucleo familiare beneficiario del Rdc, come peraltro già evidenziato nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2019 (vedi nota n. 33/2019 dello scrivente Settore).

L'Ispettorato riepiloga le fattispecie di reato previste a presidio del corretto assolvimento dell'obbligo di informazione che grava sui richiedenti in merito al possesso dei requisiti di legge, sia nella fase di presentazione dell'istanza, sia in costanza di fruizione del beneficio nell'ipotesi di variazioni intervenute.

·        in fase di presentazione della domanda: reclusione da due a sei anni per chi utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;

·        in un momento successivo alla concessione del beneficio: reclusione da uno a tre anni per chi omette di comunicare variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, o altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Il personale ispettivo potrà rilevare la commissione del reato con riguardo alla sola ipotesi dell'omessa comunicazione delle variazioni del reddito che può realizzarsi con maggior frequenza nei casi di prestazioni di lavoro "nero" o "grigio".

Qualora uno dei componenti il nucleo familiare venisse trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa in assenza delle relative comunicazioni, si avrà decadenza dal beneficio.

Si avrà, invece, la revoca del beneficio con efficacia retroattiva nelle ipotesi di accertamento delle predette fattispecie di reato nonché nelle ipotesi disposte dall'INPS in caso di dichiarazioni non vere poste a fondamento della domanda del Rdc o omessa comunicazione di variazioni reddituali intervenute successivamente.

Ai fini del corretto svolgimento dell'attività ispettiva l'INL avrà accesso alle banche dati dell'INPS che ha predisposto una piattaforma informatica in cui confluiscono tutti i dati utili alla individuazione dei soggetti percettori del Rdc e all'accertamento dei reati.

Da ultimo si ricorda che è previsto un aumento del 20% degli importi della c.d. maxisanzione in caso di impiego di percettori del Rdc.

 


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