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CORONA VIRUS - aggiornamenti DPCM del 9/3/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 62

 Scarica il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contente ulteriori misure urgenti sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del virus COVID -19.

Il provvedimento in vigore da oggi fino al 3 aprile 2020, estende a tutto il territorio nazionale le misure che il DPCM dell’8/3/2020 aveva previsto per la Regione Lombardia e 14 province.

Riportiamo di seguito le nuove misure di Vostro interesse:

 Disposizioni in materia di attività commerciali e pubblici esercizi

le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione (art. 1, co. 1, lett. n DPCM del 8/3/20);

le “attività commerciali, diverse da quelle di cui al punto precedente sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Si fa presente che, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse;

le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, tranne le farmacie le parafarmacie e i punti di vendita di generi alimentari il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse.

Sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (art 1, co. 1, lett. g DPCM del 8/3/20), musei e altri istituti di cultura (art 1, co. 1, lett. l DPCM del 8/3/20), nonché di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centro culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 1, co. 1, lett. s DPCM del 8/3/20)

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 Con l’occasione riportiamo il NUOVO cartello informativo (stilato secondo le nuove disposizioni) e le misure di prevenzione da esporre in maniera ben visibile a chi accede nella Vs attività.

E modulo di autodichiarazione per gli spostamenti tra un Comune e l’altro.


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