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DPCM 11 marzo 2020 contente ulteriori e piĆ¹ stringenti misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19

 Riportiamo, con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti in successive comunicazioni, il testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento – che produce effetti da oggi 12 marzo 2020 fino al 25 marzo prossimo, introduce sull’intero territorio nazionale ulteriori e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Nel rimandarVI alla lettura del decreto per le singole prescrizioni (allegato), si evidenziano di seguito alcune misure di più diretto interesse:

Sospensione attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 (cui si rinvia) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Possibili interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto in commento cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le sue disposizioni, le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi.


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