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Parere di agibilità ex art. 80 TULPS per i locali dei circoli privati ove si svolgono trattenimenti
11-02-2013
Parere di agibilità ex art. 80 TULPS per i locali dei circoli privati ove si svolgono trattenimenti
 
Si informa che il T.A.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sez. II, con una importantissima sentenza del 10 dicembre scorso, la n. 1933, ha confermato la tesi da sempre sostenuta dal SILB-FIPE circa la obbligatorietà dell’autorizzazione di agibilità ex art. 80 del TULPS, previo parere della competente Commissione di Vigilanza, anche per i locali dei circoli privati dove si organizzano trattenimenti o spettacoli riservati ai soli associati.
 
Secondo il TAR, detto obbligo è ancor più stringente nei casi in cui l’attività del circolo sia svolta con modalità tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione di “circolo privato”.
 
I Giudici Amministrativi hanno precisato tra l’altro nella parte motiva della sentenza che “la lett. E) del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, prevede espressamente che il legale rappresentante del circolo debba dichiarare “che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria, e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia”, statuendo altresì che “la norma non prevede alcuna diversa semplificazione per i circoli, con specifico riferimento all’attività di intrattenimento e spettacolo”.
 
L’obbligo suddetto era stato in precedenza affermato solo da circolari del Ministero dell’Interno, mentre ora il principio risulta confermato anche dalla giurisprudenza.
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