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AGGIORNAMENTO PERIODICO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR)
19-09-2017
 AGGIORNAMENTO PERIODICO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR)

 

Negli ultimi anni si è verificato con sempre maggiore frequenza che molte aziende associate abbiano ricevuto la visita da parte degli organi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro  (Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, Asl).

I controlli sul territorio si sono intensificati comprendendo tutti i settori commerciali (alberghi, ristoranti, bar, rosticcerie, negozi al dettaglio, stabilimenti balneari etc.).

Gli organi di vigilanza richiedono alle imprese il DVR aggiornato (documento di valutazione dei rischi con data certa), oltre ad eventuale sorveglianza sanitaria, allegati specifici, valutazione della tipologia contrattuale, misure antincendio, corsi di formazione e relativi aggiornamenti in relazione alla tipologia di rischio e non solamente al  codice Ateco di attività.

Ciò premesso, al fine di dare un supporto sempre più efficace alle imprese in questa materia ormai così complessa,  CONSIGLIAMO di aggiornare periodicamente i DVR  almeno ogni  tre anni o ad ogni variazione significativa che si ponga in essere all’interno dell’ azienda,  in modo da avere documentazione sempre  aggiornata da poter esibire in occasione dei suddetti controlli.

In particolare, invitiamo le imprese in possesso di un DVR redatto nel 2013, nel periodo tra la scadenza dell’autocertificazione e il passaggio al DVR standardizzato, a richiedere quanto prima un aggiornamento del DVR stesso.

Le misure di adeguamento indicate nei documenti necessitano di una sempre maggiore personalizzazione e devono essere tarate sulle effettive esigenze dell’attività stessa, nonché supportate dalla documentazione di riferimento (impiantistica, strutturale, formativa) e dalle variazioni normative che negli anni si sono succedute.

Il DVR quindi NON PUO’ E NON DEVE ESSERE UN DOCUMENTO STATICO, MA DINAMICO.

Proprio per questi motivi la normativa prevede un aggiornamento periodico del DVR stesso  all’ art 29 c. 3 del d.lgs 81/08.

Purtroppo le sanzioni non prevedono differenziazioni tra micro, medie e grandi imprese, pertanto  consigliamo di consultare i nostri uffici (010 5520242 – 211) per definire modalità di verifica della documentazione e del relativo aggiornamento.

 
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