La Finanziaria 2018, in materia di fatturazione elettronica, prevede che sarà obbligatoria:
• dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Riguarda sia le operazioni tra soggetti passivi (B2B) che quelle nei confronti di privati (B2C); non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia;
• per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione resta valido e applicabile quanto disposto dal DM n. 55/2013;
• il Provvedimento in esame riguarda anche le fatture elettroniche relative alle cessioni di benzina / gasolio nonché quelle relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici di cui dall’art. 1, comma 917, Finanziaria 2018, effettuate dall’1.7.2018
La stessa deve contenere anche le informazioni necessarie per la gestione dell’invio della stessa tramite SdI (Sistema di Interscambio) quali il codice destinatario, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ovvero l’indirizzo PEC del destinatario che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica.
Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare ulteriori dati, a discrezione del soggetto emittente.
Come specificato dall’Agenzia, la fattura elettronica in formato xml può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dall’Agenzia stessa (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;
• la trasmissione al SdI può riferirsi ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture;
• il Sistema verifica innanzitutto che il nome del file da trasmettere riporti:
-il “Codice Paese”;
-l’“Identificativo univoco del soggetto trasmittente”, rappresentato dal codice fiscale di 11 / 16 caratteri. In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido / esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
-il Progressivo univoco del file”, rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal SdI dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività.
TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI
Posta Elettronica Certificata (PEC)
In caso di utilizzo dalla Posta Elettronica Certificata il file contenente una o più fatture va inviato come allegato del messaggio di PEC.
La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, utilizza l’indirizzo PEC del SdI pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it. Con il primo messaggio di risposta il Sistema comunica al trasmittente l’indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.
L’utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.
Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate 2 ricevute:
• una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;
• una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario. Questa attesta l’avvenuta trasmissione del file al SdI ma non la correttezza / accettazione dello stesso e quindi la fattura elettronica non può ancora essere considerata emessa.
Il nostro settore fiscale è a disposizione delle imprese 0105520236, 01055201 e-mail confcommercio@ascom.ge.it