Ponte Morandi: prorogati i termini per gli indennizzi alle imprese e semplificate le procedure per la fatturazione differita
Accolte dal commissario Toti due importanti semplificazioni chieste da Camera di Commercio e associazioni di categoria.
Ci sarà tempo fino al 16 aprile per presentare le domande di indennizzo alle imprese previste dall’art. 4
Semplificazione anche per le imprese che effettuano la fatturazione differita
Il commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti ha accolto entrambe le richieste presentate dalla Camera di Commercio, su spinta delle associazioni di categoria, per armonizzare i tempi e le condizioni previste per accedere ai contributi previsti rispettivamente dall’art. 4 del decreto Genova (sostegno a favore delle imprese danneggiate) e dall’art. 8 (istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento).
La prima riguarda i tempi: per consentire infatti alle imprese di valutare al meglio e confrontare i benefici delle due misure - che sono alternative – il termine per presentare alla Camera di Commercio le domande di contributo ex art. 4 slitta dal 28 marzo al 16 aprile, quando si apre il termine per presentare al MISE le domande ex art.8 (con procedura informatica tramite il sito di Invitalia).
La seconda riguarda le numerose imprese che fanno ricorso alla fatturazione differita, come avviene ad esempio nelle cessioni di beni con emissione di documento di trasporto, e che emettono fattura, normalmente, il 30 di ogni mese. Nel caso dell’art. 4, il periodo di riferimento per calcolare il calo del fatturato è quello compreso fra il 14 agosto, data del crollo, e il 29 settembre, data di entrata in vigore del decreto legge, mentre l’art. 8 fa riferimento al periodo dal 14 agosto al 30 settembre. L’incongruenza fra i due termini, oltre a generare confusione fra le imprese, risultava particolarmente penalizzante per molte di esse.
Ora, l’incongruenza è stata eliminata grazie alla nota interpretativa diffusa dal commissario Toti, sempre su richiesta della Camera di Commercio e delle associazioni, che stabilisce che per le operazioni soggette a fatturazione differita il fatturato del mese di settembre possa essere calcolato nella misura di 29/30 del fatturato dell’intero mese.
“I due provvedimenti del commissario Toti consentiranno alle imprese danneggiate di avere più tempo per confrontare i benefici previsti dalla Zona franca urbana con quelli previsti dall’art. 4 del Decreto Genova, risolvendo l’enorme problema di quelle che ricorrono alla fatturazione differita e che rischiavano di non veder riconosciuto per un solo giorno l’indennizzo di un intero mese
----------------------------------------------------------------------------------
14-1-19
Confcommercio Genova informa che il Commissario Delegato per l'emergenza, con decreto n. 2 del 11/1/19 ha stabilito i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme riconosciute alle imprese e ai liberi professionisti danneggiati dal crollo del Ponte Morandi.
Il risarcimento è, come previsto nel Decreto Genova art 4, per le imprese e i professionisti che hanno avuto un decremento del fatturato da 14 agosto al 29 settembre (data di entrata in vigore del Decreto) rispetto al valore mediano dello stesso periodo nel triennio precedente 2015/2017, sino a un massimo di 200.000 euro.
Le domande potranno essere presentate solo dalle imprese che hanno segnalato il danno tramite il modello AE entro i tempi prestabiliti e che hanno sede o unità locale nella zona delimitata con decreto n. 21/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione e che corrisponde ai municipi 5° Valpolcevera, 2° Centro ovest e 6° Medio ponente.
Gli uffici Confcommercio sono a disposizione degli associati per la compilazione delle domande che dovranno essere corredate da copia del documento di identità del legale rappresentante.
Le domande dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Genova dal 15 gennaio al 28 febbraio 2019 con le seguenti modalità:
Allegati.