CONFCOMMERCIO GENOVA -FilcamsCGIL-FisascatCISL uiltucsUILLiguria –
Contratti a tempo determinato in località turistiche
Il Governo ha annunciato provvedimenti importanti che elimineranno alcune delle restrizioni anti COVID-19.
Rimane molta incertezza sulla stagione estiva e lo scenario dell’economia non solo nazionale rimane a rischio come l’intero sistema turistico con conseguenti danni all’intera economia
Con l’accordo sulla stagionalità proviamo a dare ossigeno alle imprese con lo strumento del contratto collettivo nazionale.
La vocazione turistica di Genova, benché a rischio, è stata ampiamente riconosciuta da tutti.
Pur non esercitando attività a carattere strettamente stagionale, le nostre imprese, hanno necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno che possono essere individuati a livello territoriale.
L’opportunità che il Contratto Collettivo del Terziario offre con la previsione dell’art. 66 bis è quella di definire a livello territoriale ciò che consideriamo località turistica.
Anche quest’anno le buone pratiche di relazioni sindacali hanno portato a sottoscrivere l’accordo di secondo livello sui contratti a termine nel Terziario.
Per tutte le imprese del Terziario che aderiscono Confcommercio sarà possibile assumere con contratto a termine nel Comune di Genova e nei Comuni della Provincia di Genova individuati dalla Regione Liguria a vocazione turistica senza dover far ricorso alle causale previste dal Decreto dignità .
I periodi individuati sono:
- Dal 21 marzo 2022 al 30 settembre 2022
- Dal 26 novembre 2022 a tutta la durata dei saldi invernali (45 gg dal primo giorno feriale antecedente l’epifania)
L’accordo territoriale è stato sottoscritto oggi 21 marzo tra Confcommercio Genova e Filcams.cgil, Fisascat-cisl e uiltucs Liguria e andrà a scadere il 31 gennaio 2023.
La vocazione turistica esclude le nostre imprese dall’applicazione della normativa restrittiva in materia di contratti a termine introdotta dal “famoso” decreto Dignità .
Pertanto in caso di ricorso a contratti a termine è stabilita l’esclusione dall’osservanza delle disposizioni di: -
-durata massima (24mesi)
- Limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato
-rispetto degli intervalli temporali nell’ipotesi di successione di contratti a termine
-rinnovo e proroga per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all’art 19 comma 1 del Dlgsn.81/2015
“Siamo molto soddisfatti– prosegue Oscar Cattaneo, – vogliamo dare un messaggio di fiducia alle nostre imprese per garantire lavoro al personale già formato dando valore alla professionalità acquisita sul campo”.
In questo momento molto delicato per la nostra economia l’accordo rappresenta un forte segnale di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.
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