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Risoluzioni MISE su requisiti di onorabilità e pene sostitutive
24-02-2014
 Risoluzioni Ministero dello Sviluppo Economico su requisiti di onorabilità e pene sostitutive

 Si rende noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato due risoluzioni (nn. 26149 e 26121 del 17 febbraio u.s.) con cui ha chiarito l’interpretazione sui requisiti di onorabilità necessari per aprire e condurre un’attività di vendita e/o somministrazione (art. 71, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 59/2010).

 La norma citata prevede infatti che: “1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

 c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione.”

 I delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale sono i “delitti contro l’industria e il commercio” tra i quali rientra anche il noto reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Per alcuni di tali reati, tra cui quello appena menzionato, è prevista la possibilità di sostituzione della pena detentiva con altre misure ex art. 53 L. 689/91 che consistono nella semidetenzione, nella libertà controllata ed anche nella pena pecuniaria (oblazione).

 Al MISE, FIPE ha quindi chiesto se l’eventuale applicazione di una pena sostitutiva in luogo della detenzione fosse in ogni caso impedimento per l’attività di vendita e/o somministrazione.

Il MISE, sulla base di una nota del Ministero della Giustizia del 2001, ha affermato che l’espresso richiamo della norma alle pene detentive non consente di considerare ostative le condanne nel caso di applicazione di pene sostitutive, trattandosi di norma di “stretta interpretazione”.

 Pertanto, qualora un esercente dovesse essere condannato per uno dei reati descritti nella lettera c) comma 1, dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ma gli venisse applicata una delle pene sostitutive descritte, lo stesso potrebbe continuare a condurre o iniziare la propria attività senza alcuna conseguenza.

 Nel medesimo quesito è stato chiesto inoltre al Ministero se la pena detentiva emessa in esecuzione dell’art. 444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento) possa costituire impedimento all’esercizio dell’attività commerciale.

 Il MISE ha dovuto considerare diversamente la fattispecie, affermando che nel caso del patteggiamento si è in presenza comunque di una condanna ad una pena detentiva sebbene mitigata, pertanto in questo caso tale tipo di condanna risulta ostativa all’avvio e/o alla prosecuzione dell’attività di vendita e somministrazione.

 Occorre precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha espressamente richiesto al Ministero della Giustizia la conferma di quando esposto con le proprie note, in particolare in materia di pene sostitutive.

 Gli uffici si riservano quindi di comunicare eventuali chiarimenti successivi.
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