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Decreto 20 ottobre 2014 di sospensione dei versamenti ed adempimenti tributari per i Comuni coinvolti nell’alluvione dei giorni 10-14 ottobre 2014
07-11-2014
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2014 il decreto 20 ottobre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212. Esso dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dai tragici eventi meteorologici del 10 - 14 ottobre 2014 verificatisi nella nostra ed in altre Regioni. L’allegato A al decreto individua i Comuni interessati dalle disposizioni in esso recate, che per la Liguria sono tutti i comuni della provincia di Genova.
 
Il decreto dispone che per i soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 10 ottobre 2014 avevano residenza ovvero sede legale o operativa nel territorio dei Comuni individuatisono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014”. La sospensione, che si estende alle cartelle di pagamento ed alle intimazioni di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione (Equitalia) non si applica tuttavia alle ritenute ad esempio su retribuzioni del personale o su compensi professionali.
 
A seguito delle richieste di chiarimento si segnala che il decreto, prevede la sospensione di tutti i versamenti e adempimenti tributari, con esplicita esclusione delle sole ritenute (su retribuzioni e su compensi professionali), che vanno effettuate e versate secondo i termini ordinari.
L’indicazione va intesa, secondo la logica: ciò che non è espressamente escluso è compreso.
 
Pertanto, ad esemplificativo, si riferisce
- per i pagamenti derivanti da comunicazioni di irregolarità nonché da controlli ex art. 36 ter, la cui emissione – per inciso - è stata medio tempore già sospesa a livello centrale;
- per i pagamenti rateali, ivi comprese le prime rate - a seguito delle quali la rateazione si perfeziona -, anche relativi ad istituti deflattivi del contenzioso (acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione)
- per la registrazione di atti o altri adempimenti analoghi quali quelli relativi alla presentazione delle dichiarazioni di successione;
- per i pagamenti relativi ad avvisi di liquidazione per imposta di registro principale;
 
La sospensione riguarda poi, per espressa indicazione, anche il pagamento di somme (è da ritenersi anche a titolo di ritenute) contenute in cartelle e avvisi di riscossione di pertinenza dell’Agente della Riscossione (Equitalia). La circostanza che il decreto specifichi che nell’ambito della sospensione rientrino anche gli adempimenti relativi a tali atti va evidentemente ad allargare (non certo a restringere) il perimetro degli adempimenti sospesi, coinvolgendo anche gli atti propri di Equitalia oltre quelli dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente può comunque spontaneamente adempiere (e quindi versare, registrare, dichiarare) considerando la scadenza del 20-12-2014.
 
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