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Le aggregazioni imprenditoriali: forme giuridiche, differenze, punti di forza e di debolezza
15-01-2015
 Le aggregazioni imprenditoriali: forme giuridiche, differenze, punti di forza e di debolezza 

Le Reti di Impresa sono le ultime arrivate in un sistema ampio e variegato di forme aggregative previste dal nostro ordinamento e diversamente utilizzate nel panorama nazionale.

A prescindere dai molteplici tipi e dai disparati ambiti applicativi di dette forme aggregative è importante, al fine di comprendere le potenzialità del Contratto di Rete, delinearne le principali peculiarità ma anche le eventuali affinità con i due modelli principali di aggregazione preesistenti che sono i Consorzi e le Associazioni temporanee di Impresa (A.T.I.).

In particolare vanno considerate le peculiarità di questi strumenti per quanto attiene l’oggetto del contratto, le forme e le modalità di adesione, gli elementi organizzativi, le responsabilità, la durata e la registrazione.

Il Contratto di Rete può riguardare ambiti sia temporali che di scopo generalmente più ampi rispetto ai consorzi e alle A.T.I. Attraverso il Contratto di Rete le imprese si impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni ed esercitare molteplici attività purché rientrino nel proprio oggetto sociale e contribuiscano allo svolgimento del programma comune di Rete. Questo non esclude che la Rete possa svolgere attività di scopo o durata limitata quali ad esempio la partecipazione a gare d’appalto (art. 34 e 37 d.lgs. 163/06).

I consorzi nascono invece come organizzazione comune per lo svolgimento di determinate e specifiche fasi delle attività di impresa (limitazione di scopo). I consorzi aggregano solitamente imprese dello stesso settore: esempi tipici di consorzi sono quelli per la valorizzazione e diffusione di prodotti o piuttosto che per lo smaltimento di rifiuti o sostanze (quindi una fase specifica e condivisa delle attività di impresa).

Le A.T.I. sono associazioni appunto temporanee tra imprese che si impegnano a collaborare per poter far fronte ad una esigenza/attività meramente puntuale (limitazione temporale). Spesso le imprese riunite in una A.T.I. sono complementari per tipologia di attività che svolgono, di servizio che rendono o per dimensione.

Un’applicazione tipica delle A.T.I. è la partecipazione a gare d’appalto.

I Contratti di Rete possono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata  autenticata e sono aperti ad adesioni successive di altre imprese esattamente come avviene nei consorzi. In forza della normativa relativamente recente viene concesso inoltre ai Contratti di Rete di essere sottoscritti anche mediante atto firmato digitalmente, ex art. 24 e 25 del Codice di Amministrazione Digitale (C.A.D. d.lgs. 82/2005).

Le A.T.I. si differenziano notevolmente essendo basate su un incarico di mandato ad una impresa (cosiddetta mandataria) che deve risultare necessariamente da scrittura privata autenticata. La partecipazione è inoltre limitata ai soli aderenti originali (non sono previste adesioni successive) e le attribuzioni sono ripartite in base alle specifiche competenze delle singole imprese partecipanti.

Le Reti anche a causa della limitatezza della legislazione ad essi dedicata risultano  particolarmente scalabili in termini di elementi organizzativi: è prevista la presenza di un eventuale fondo patrimoniale, di un eventuale organo comune e di una eventuale personalità giuridica. Le diverse forme di aggregazione e di complessità organizzativa implementabili sono rimesse alla determinazione delle parti contraenti quindi da una configurazione basica senza elementi organizzativi si può arrivare ad una forma estremamente complessa ed articolata.

I consorzi sono strutturati in maniera molto più statica: i contributi patrimoniali e gli organi consortili sono elementi costitutivi e come tali devono essere appunto inclusi nella formulazione dello statuto.

Le A.T.I. prevedono invece un mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito, irrevocabile e conferito all’impresa partecipante cui è conferito il ruolo di mandataria.

Per quanto attiene la responsabilità si applicano al fondo patrimoniale comune della  Rete le principali disposizioni in tema di fondi consortili in quanto compatibili ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 del codice civile. Vale quindi la limitatezza di responsabilità ed i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

La legislazione in tema di fondi consortili è ovviamente più estesa e particolareggiata nel caso di consorzi veri e propri (di cui le Reti estrapolano soltanto le caratteristiche essenziali). Oltre alla limitatezza di responsabilità nel conto di terzi sono regolamentati i rapporti tra consorziati ed in particolare il debito dell’insolvente  aderente ad un consorzio viene ripartito per legge tra tutti i partecipanti ed in proporzione alle relative quote.

La responsabilità è solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e fornitori nelle A.T.I. orizzontali/nelle A.T.I. verticali, per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell’impresa mandataria.

I Contratti di Rete hanno necessariamente durata prestabilita e rinnovabile a piacere dei contraenti. I consorzi in mancanza di previsione hanno durata decennale mentre le A.T.I. hanno ovviamente durata sino al completamento dello specifico impegno/appalto per cui si sono costituite.

Ciascuna impresa aderente alla Rete ha l’obbligo di iscrizione in una sezione dedicata del Registro delle Imprese competente territorialmente e la procedura (ed eventuali revisioni) vanno ripetute in caso di nuove adesioni. Se la Rete acquista soggettività giuridica diventando Rete Oggetto e quindi dotata di partita iva allora In conclusione si può affermare che le caratteristiche sopraccitate pur accennando alle tipicità delle Reti Oggetto (ovvero quelle dotate di partita iva e registrate nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese) si prestano maggiormente a distinguere le Reti Contratto. Per quanto attiene le Reti che acquisiscono soggettività giuridica si può affermare che aumenta evidentemente il grado di similitudine con lo strumento dei consorzi ma per dettagliare meglio le specificità del caso occorre attendere maggiori delucidazioni legislative sul piano civilistico e tributario. 

La Rete di Imprese è un accordo, o meglio un contratto, che consente alle imprese di mettere in comune attività e risorse allo scopo di migliorarne e potenziarne gli effetti, in termini di incremento della capacità innovativa e, per esteso, della competitività aziendale. La Rete di Imprese non costituisce quindi un nuovo soggetto giuridico ma la formalizzazione attraverso un contratto di interessi comuni ai contraenti. 

Un po’ di legislazione:

Il concetto di Rete di Imprese è stato introdotto per la prima volta dall’art. 6-bis della legge 133/2008. Questo articolo rinviava ad un decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle Reti di Imprese, pur anticipandone la logica, che era quella di “promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di Rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse”. Inoltre, si provvedeva (con il comma 2 dell’art. 6-bis) a fornire una prima definizione della Rete di Imprese, ovvero “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”.

viene iscritta in un’apposita posizione nella sezione ordinaria del Registro delle  Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

I consorzi sono soggetti ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di competenza della sede e nel caso di consorzi con attività esterna sono soggetti a deposito periodico della situazione patrimoniale.

Le A.T.I. per struttura (in quanto mandato collettivo e speciale) e limitatezza temporale non sono invece soggette ad alcun obbligo pubblicitario.

Si è tuttavia dovuto attendere la legge 33/2009 per vedere disciplinata per la prima volta la Rete di Imprese e, in particolare, il Contratto di Rete le cui disposizioni si trovavano nell’art. 3 di tale decreto ministeriale. Questa prima disciplina è stata poi modificata e completata l’anno successivo dall’art. 42 della legge 122/2010. Ne consegue che le Reti di Imprese oggi esistenti si basano su contratti in parte diversi, essendo le norme di riferimento parzialmente differenti. In pratica vi sono oggi due tipologie di Reti di Imprese:

a. quelle create tra il 12 aprile 2009 e il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base delle norme contenute nei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell’art. 3 della legge 33/2009;

b. quelle create dopo il 30 luglio 2010, il cui contratto è stato redatto sulla base dell’art. 42 della legge 122/2010, che ha riscritto i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 della legge 33/2009.

Ciò posto tutte le nuove Reti di Imprese devono basarsi esclusivamente sull' art. 42 della legge 122/2012.

La disciplina del Contratto di Rete è stata interessata nell’arco del 2012 da una serie di modifiche e integrazioni, operate dal legislatore con l’intento di chiarire vari profili legati alla norma del Contratto di Rete. Agli interventi legislativi hanno poi fatto seguito, nel 2013, alcuni atti delle Autorità competenti (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP - per la partecipazione delle Reti agli appalti e Agenzia delle Entrate per la fiscalità delle Reti Soggetto) con cui sono state fornite le necessarie indicazioni pratico-operative.

Tra le principali novità introdotte ricordiamo:

il Decreto Interministeriale 26 giugno 2012 che azzera la commissione per l’accesso al Fondo di Garanzia per le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete; la legge n.134/2012 che introduce la responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune, la redazione del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD). Per quanto attiene gli adempimenti pubblicitari tale legge definisce inoltre il modello standard tipizzato per la trasmissione al Registro delle Imprese e le procedure semplificate per la comunicazione, tra gli uffici del Registro delle Imprese, delle modifiche apportate al Contratto di Rete. La stessa legge disciplina l’eventuale tenuta Bilancio e promuove una serie di incentivi a progetti di internazionalizzazione.

Infine accenna alla possibilità di acquisizione di soggettività giuridica; la legge n. 221/2012 - Conversione D.lg. 179/2012 (Sviluppo Bis) che chiarisce esplicitamente che il Contratto di Rete non ha soggettività giuridica salvo la facoltà di acquisto rimessa ad una scelta degli imprenditori. Detta facoltà introduce anche un aspetto gergale e di classificazione ulteriore delle Reti che da allora si distinguono in Reti Soggetto per quelle dotate di soggettività giuridica e Reti Contratto o Reti Oggetto per quelle Reti che non ne sono dotate. A margine di questo aspetto la stessa legge sancisce la partecipazione delle Reti di Impresa ad Appalti e ne definisce le modalità;

la legge n. 224 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013) che istituisce il Credito d’Imposta per ricerca e sviluppo e lo estende alle Reti di Impresa;

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013 che fornisce chiarimenti sulle modifiche al Contratto di Rete, sulle Reti soggetto e Reti Contratto, sulle agevolazioni fiscali e le relative modalità di fruizione.
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