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L’aggregazione di imprese nelle forme consortili e/o attraverso il contratto di rete: passaggi amministrativi e operativi
15-01-2015
 L’aggregazione di imprese nelle forme consortili e/o attraverso il contratto di rete: passaggi amministrativi e operativi 

Caso tipico di aggregazione di impresa in forma consortile sono I CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI DI VIA ovvero Consorzi di Imprese senza scopo di lucro che operano in aree delimitate attraverso un’attenta perimetrazione del territorio. Le singole aziende, pur mantenendo la loro totale autonomia, una volta consorziate danno vita ad una vera e propria nuova impresa, costituita sulla base di una serie di interessi comuni.

Il consorzio CIV in quanto nuova impresa, rappresentativa di tutti i consorziati e della loro capillare presenza sul territorio, è in grado quindi di meglio utilizzare la loro unione.

Gli Statuti che regolamentano il funzionamento dei Consorzi garantiscono la loro piena operatività nella totale salvaguardia della democrazia di ogni decisione. L'organo sovrano è l'assemblea, la quale ha il compito di deliberare a maggioranza tutti gli eventuali investimenti del Consorzio.

Grazie ai Centri Commerciali Integrati di Via si possono perseguire obiettivi inimmaginabili fino a pochi anni fa: 

-          riqualificare il tessuto urbano e rivitalizzare il tessuto commerciale del territorio anche beneficiando di bandi di finanziamento regionale per la riqualificazione urbana (es: l.r. 3/08)

-          aumentare l’attrattiva rispetto ai residenti, turisti e visitatori anche attraverso l’animazione urbana

-          promuovere progetti e iniziative nei confronti degli enti pubblici.

-          sensibilizzare le amministrazioni sulle problematiche del territorio

-          beneficiare di misure premianti specifiche per le attività consorziate nei bandi di finanziamento alle imprese (es: fir commercio) 

Inoltre, oggi le piccole e medie imprese che decidono di costituire o di aderire ad un CIV, possono contare su una presa di coscienza da parte delle Amministrazioni per la quale a lungo ci siamo battuti: l’innovazione nell’ambito del commercio deve necessariamente intendersi anche come “innovazione di processo” ed il sistema di fare impresa rappresentato dai CIV rappresenta un modello vincente e da premiare.

 Iter burocratico di avvio (step): 

-          Riunioni con i colleghi in cui rilevare l’interesse ad aggregarsi per affrontare problematiche comuni ed individuare soluzioni condivise anche attraverso la somministrazione di specifici questionari.

-          Costituzione presso il Notaio a seguito di elaborazione e condivisione di un atto costitutivo e di uno statuto consortile

-          Registrazione presso la Camera di Commercio: deposito documenti al registro imprese e attivazione partita Iva

-          Convocazione della prima Assemblea del CIV che individua e ratifica il direttivo con apposito verbale

-          Convocazione riunione del consiglio direttivo che elegge le cariche cioè il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri con specifico verbale.

-          Invio in Camera di commercio dei suddetti verbali con individuazione degli aderenti al CIV e delle cariche sociali

-          Annualmente almeno un verbale di assemblea per approvazione del bilancio (con ratifica eventuali entrate uscite soci intercorse durante l’anno e invio in Camera di Commercio)

-          Ogni azienda quando entra sostiene il costo del fondo consortile

-          I movimenti in entrata ed uscita del consorzio sono ivati, vanno fatturati e le fatture inviate allo studio contabile cui ci si è affidati. Il commercialista farà il bilancio e lo invierà al CIV in tempo utile per approvarlo in assemblea compatibilmente rispetto all’esercizio finanziario 

Supporto di Confcommercio:

o   supporto nell’organizzazione di incontri con gli operatori economici

o   sensibilizzazione dei colleghi rispetto alla possibilità di iniziare un coinvolgimento all’interno di un percorso comune

o   predisposizione di specifici questionari finalizzati a rilevare ed individuare gli interessi e le problematiche comuni come cardini per costituire la base di una piattaforma di lavoro condivisa

o   consulenza nella fase di avvio: spiegazione e divulgazione delle opportunità e potenzialità rispetto alla realizzazione di un Centro Integrato di Via

o   predisposizione documentazione necessaria per l’adesione al consorzio e la formalizzazione dello stesso presso il Notaio

o   formazione del gruppo dirigente del consorzio rispetto ai ruoli ed all’operatività del Consiglio Direttivo

o   supporto rispetto agli incontri e la riunioni interne (direttivi, assemblee ordinarie e straordinarie)

o   supporto rispetto al rapporto con le Istituzioni: predisposizione di lettere, realizzazione di incontri, programmazione di percorsi di lavoro comuni, elaborazione di convezioni e protocolli d’intesa

o   animazione urbana: supporto rispetto alla programmazione e realizzazione delle varie iniziative, elaborazione richieste.

o   riqualificazione urbana: assistenza tecnica rispetto alla partecipazione a bandi di riqualificazione urbana ad esempio (es: l.r. 3/08).

o   Rapporti con la stampa: condivisione e predisposizione di comunicati stampa

o   assistenza contabile tramite Centro Servizi: tenuta contabilità, predisposizione bilancio, trasmissione pratiche in CCIAA ed invio telematico (aggiornamento soci), tenuta libri contabili.

  

Iter burocratico di avvio di un consorzio:

 

1.    Riunioni con i colleghi in cui rilevare l’interesse ad aggregarsi per affrontare problematiche comuni ed individuare soluzioni condivise anche attraverso la somministrazione di specifici questionari.

2.    Costituzione presso il Notaio a seguito di elaborazione e condivisione di un atto costitutivo e di uno statuto consortile

3.    Registrazione presso la Camera di Commercio: deposito documenti al registro imprese e attivazione partita Iva

4.    Convocazione della prima Assemblea del consorzio che individua e ratifica il direttivo con apposito verbale

5.    Convocazione riunione del consiglio direttivo che elegge le cariche cioè il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri con specifico verbale.

6.    Invio in Camera di commercio dei suddetti verbali con individuazione degli aderenti al consorzio e delle cariche sociali

7.    Annualmente almeno un verbale di assemblea per approvazione del bilancio (con ratifica eventuali entrate uscite soci intercorse durante l’anno e invio in Camera di Commercio)

8.    Ogni azienda quando entra sostiene il costo del fondo consortile

9.    I movimenti in entrata ed uscita del consorzio sono ivati, vanno fatturati e le fatture inviate allo studio contabile cui ci si è affidati. Il commercialista farà il bilancio e lo invierà al consorzio in tempo utile per approvarlo in assemblea compatibilmente rispetto all’esercizio finanziario

 


 Le Reti di Impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate ad aziende che vogliono aumentare la loro massa critica e avere maggior forza sul mercato senza doversi fondere o unirsi sotto il controllo di un unico soggetto e senza creare un nuovo soggetto giuridico.

 Elementi essenziali del Contratto di Rete sono:

o   l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della Rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;

o   l’individuazione di un programma di Rete (che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune);

o   l’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso;

o   l’individuazione di un eventuale organo comune incaricato di eseguire il Contratto di Rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alle attività dell’organo. Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto di Rete, l’organo agisce in rappresentanza delle imprese nei casi espressamente previsti dalla legge. Si discute ancora in dottrina se questa rappresentanza sia piena oppure limitata ai casi esemplificati nella legge;

o   l’istituzione di un eventuale fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione. 

Elemento essenziale del “Contratto di Rete” è dunque il “programma comune di Rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Si osservi che il Contratto di Rete non implica ma “può anche prevedere” l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

Solo le imprese aderenti a Contratti di Rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono altresì accedere all’agevolazione fiscale prevista dal legislatore. 

Possono essere parti soltanto imprenditori (due o più) ed aziende senza scopo di lucro (cooperative sociali ed imprese sociali). La prima indicazione contenuta nell’art. 42 della legge 122 del 2010 è che non c’è un numero minimo di imprese per la costituzione della Rete. Infatti, si afferma semplicemente che “Con il Contratto di Rete più imprenditori…”. Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo due aziende. Certamente, bisognerà valutare se un contratto possa essere utile per due, o anche tre sole aziende. D’altronde, il concetto di Rete richiama automaticamente una pluralità di soggetti, e non certo poche unità.

In secondo luogo, non vi sono limiti di natura territoriale (a differenza di altre formule di aggregazione per le quali la prossimità geografica risulta una condizione necessaria, come nel caso dei distretti). Di conseguenza, ad una stessa Rete possono partecipare aziende situate in diverse parti del territorio italiano. Inoltre, come ha specificato la circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E del 2011, possono partecipare anche le filiali di società estere. In terzo luogo non vi sono neppure limiti merceologici, per cui alla medesima Rete possono partecipare aziende operanti in settori diversi. 

Relativamente alla durata del Contratto di Rete, la legge non dice nulla, per cui la durata del Contratto di Rete va considerata libera.

Va però considerato che se si devono perseguire obiettivi strategici, per di più di crescita della competitività, è ragionevole supporre che la Rete di Imprese debba avere una durata piuttosto lunga, presumibilmente non minore di 5 anni.

D’altro canto, risulterebbe difficilmente credibile un programma di Rete di Imprese che sia in grado di raggiungere obiettivi strategici di crescita di competitività in uno spazio temporale di pochissimi anni. 

La Rete di Imprese è giustificata solo se mira a migliorare la competitività delle imprese aderenti.

La norma infatti spiega che lo scopo deve essere quello di “accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La finalità che il legislatore pone a questo strumento giuridico, e che deve quindi costituire la ragion d’essere dell’iniziativa, è di migliorare le performance ed il posizionamento di mercato delle aziende che partecipano alla Rete. Sul piano degli obiettivi, è il caso di rilevare che la Rete di Imprese si dovrebbe distinguere dai consorzi, che hanno come finalità la realizzazione in comune solo di specifiche fasi della produzione. La norma, nel suo carattere generale, non specifica tuttavia come tali obiettivi possano essere raggiunti. Spetta quindi alle aziende, caso per caso, individuare le modalità concrete, ossia le attività che possono consentire il raggiungimento di tali obiettivi. Queste modalità, ovvero attività, dovranno poi essere esplicitate nel Contratto di Rete, in quanto assumono una valenza fondamentale ed un riferimento necessario per l’avvio e lo svolgimento dell’attività della Rete stessa.

Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da eseguire da sole. Questo è il caso probabilmente delle attività di ricerca, di marketing, di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe essere pure il caso di servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, o di gestione finanziaria. 

Gli imprenditori contraenti possono obbligarsi a:

  • collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, il tutto sulla base di un programma comune di Rete. In pratica la Rete di Imprese comporta la condivisione di alcune attività, che vanno definite, e la realizzazione di tali attività “in collaborazione”. 

Su come debba essere realizzata tale collaborazione la legge, ancora una volta, lascia aperta la scelta, limitandosi a dire solo che le forme e gli ambiti di tale collaborazione andranno indicati nel contratto, e ponendo l’unica condizione che tali attività gestite dalla Rete debbano essere attinenti all’esercizio dell’impresa.

L’indicazione di alcuni esempi (scambio di informazioni, prestazione, esercizio in comune di attività) non va inteso in senso restrittivo, ritenendosi utile semplicemente per dare delle indicazioni concrete, anche al fine di sottolineare la finalità dell’istituto (ossia del Contratto di Rete di Imprese). 

Il Contratto di Rete deve riportare obbligatoriamente (pena la nullità) le seguenti informazioni:

Ø  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;

Ø  l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

Ø  la definizione di un programma di Rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità specifiche di realizzazione ed in particolare l'attuazione degli obblighi posti in capo ai singoli contraenti e la realizzazione dello scopo comune ai contraenti;

Ø  la durata del contratto;

Ø  le modalità di adesione di altri imprenditori, in particolare il contratto deve prevedere la possibilità di adesione successiva, fermo restando che tale possibilità deve essere disciplinata dagli originati contraenti che ne fissano i requisiti e le specifiche modalità;

Ø  le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (non delegata all’organo comune di cui infra, se nominato). 

Il Contratto di Rete può riportare (eventualmente) le seguenti informazioni:

þ  istituzione di un fondo patrimoniale comune. A fronte dell'attivazione si deve obbligatoriamente prevedere la misura e la valutazione dei conferimenti iniziali e di quelli successivi alla stesura del contratto che i contraenti si impegnano a versare. Al fondo patrimoniale comune si applicano le disposizioni in tema di fondi consortili come specificate dagli artt. 2614 e 2615 del codice civile in quanto applicabili. Come tale ha le caratteristiche di un fondo rotativo in cui possono quindi essere versati sia contributi monetari che beni e servizi opportunamente quantificati. Per quanto riguarda i conferimenti, il programma di Rete dovrebbe indicare la misura dei conferimenti iniziali e successivi di ciascun partecipante, ed i criteri di valutazione nel caso in cui i conferimenti sono in natura (es. immobilizzazioni, crediti). Il fondo non può essere oggetto di divisione per tutta la durata del contratto. Può essere oggetto di azioni esecutive solo da parte di creditori della Rete nel suo complesso e non dai singoli creditori dei contraenti. Al tempo stesso si prevede per le imprese partecipanti la limitazione di responsabilità, in quanto per le obbligazioni assunte dalla Rete a nome proprio, ne risponde solo il fondo patrimoniale, e non anche il patrimonio delle imprese della Rete;

þ  nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto (obbligatoria fino al 2010). La Rete non costituisce un nuovo soggetto giuridico quindi a dispetto della sua definizione, l'organo comune agisce in realtà come mandatario delle imprese partecipanti. I contraenti devono obbligatoriamente indicare nel contratto il nominativo (nome, ditta, ragione sociale etc.) e definirne i poteri di gestione, di rappresentanza (in quanto mandatario) e ovviamente le regole relative a sostituzioni, subentri etc.;

þ  previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto in favore dei singoli contraenti. E’ dunque bene considerare sia le circostanze che danno diritto all’uscita dalla Rete di Imprese (che possono andare dalla semplice volontà a situazioni specifiche, come ad esempio due anni consecutivi di perdite da parte della Rete), sia le conseguenze di tali uscite, soprattutto per gli aspetti patrimoniali. Per evitare dubbi sulle possibili conseguenze dell’uscita dei partecipanti sulla Rete, il legislatore ha opportunamente richiamato le norme generali che disciplinano lo scioglimento dei contratti plurilaterali, che si trovano in particolare nell’art. 1459 del codice civile, nel quale si afferma che l’inadempimento di una delle parti non comporta la risoluzione del contratto rispetto alle altre. Si osservi inoltre l’opportunità di inserire tra dette modalità di recesso strumenti per dirimere eventuali conflitti inerenti la proprietà intellettuale (ad es. marchio commerciale della rete, brevetto sviluppato, acquisito messo a disposizione della Rete).

 

I succitati contenuti opzionali vanno considerati come un elemento di flessibilità, ed anche di possibile attrattiva dello strumento in termini di riduzione dei costi, in quanto è noto che la presenza di organi sociali, e tanto più il conferimento di fondi, potrebbero costituire motivi di freno per l’utilizzo di questo nuovo strumento di aggregazione di imprese.

Non c'è dubbio però che se la Rete di Imprese deve diventare uno strumento efficace di messa in comune di attività e di iniziative, per perseguire obiettivi strategici, la presenza di un’autonomia contabile, per non dire la disponibilità di risorse proprie e la presenza di centri decisionali, in grado di gestire le attività e di avviare le iniziative, risulta del tutto necessaria e per nulla opzionale.

In sostanza, il legislatore non ha voluto determinare l'intensità della collaborazione delle imprese che appartengono ad una medesima Rete, lasciando aperta la possibilità che vi siano Reti di Imprese “leggere”, ossia dedicate ad attività saltuarie, non strutturali, per le quali non è necessario, né un fondo, né organi decisionali ed esecutivi propri della Rete.

 

Necessario procedere alla registrazione e agli adempimenti pubblicitari come segue:

-        redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali), circostanza che richiede l’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale, che redige l’atto;

-        scrittura privata autenticata, circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale, ma in questo caso solo per l’autenticazione delle firme.

-        In seguito alla redazione il Contratto di Rete di Imprese deve essere depositato per l’iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

 

Il formalismo derivante dal coinvolgimento di un pubblico ufficiale (quale è il notaio) ha lo scopo di rendere praticabile l’esecuzione delle formalità dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese. D’altronde, in difetto di iscrizione, il contratto, dice la norma, è inefficace.

Effettuato l’adempimento dell’iscrizione, l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutte le imprese partecipanti alla Rete. Occorre attendere che tutte le imprese effettuino l’iscrizione del Contratto di Rete di Imprese nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e questo potrebbe, in teoria, rappresentare un punto debole della normativa, in quanto basterebbe il ripensamento di una sola impresa, che non provvede all’adempimento dell’iscrizione, per rendere inefficace l’intera costituzione della Rete.

Per quanto concerne infine successive adesioni alla Rete, esse sono assoggettate alle medesime considerazioni sopra esposte. 

La Rete non è un nuovo modello societario ma solo un contratto tra imprese che mantengono la propria autonomia societaria. Alla Rete non è quindi associata automaticamente una personalità giuridica nonostante la presenza di contenuti eventuali quali il fondo comune, un organo decisionale e di regole di governo condivise tra i partecipanti. E' proprio la natura opzionale e non obbligatoria di questi elementi che esclude automaticamente la Rete di Imprese dall'avere detta caratteristica. Il legislatore ha intenzionalmente evitato di attribuire soggettività giuridica alla Rete affinché tutti i rapporti facciano capo in definitiva alle singole imprese partecipanti. Da questo punto di vista l'impostazione è di una società di persone.

L’assenza di personalità giuridica non impedisce però lo svolgimento di un’attività esterna da parte della Rete, senza la quale sarebbe d’altro canto difficile perseguire gli scopi che sono alla base della creazione della Rete di Imprese. La Rete infatti deve essere in grado di gestire rapporti con terzi, e quindi di attivare rapporti giuridici per conto dei partecipanti, si pensi al caso di acquisti e vendite per conto dei soci.

A fronte di questa impostazione originale e largamente diffusa, il legislatore è  tuttavia ritornato più volte sulla materia e, a partire dal 2012 (legge 134/2012), è stata riconosciuta al Contratto di Rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica. In pratica le imprese che hanno sottoscritto un Contratto di Rete dotato di fondo patrimoniale comune possono iscrivere la Rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della Rete.

Per le Reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). E’ esclusa, quindi, la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le Reti Soggetto.

Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile fare in precedenza con la trasformazione del Contratto di Rete in una società vera e propria oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi, associazioni…), ma introduce una nuova classificazione delle Reti che sono comunemente identificate come Reti Oggetto (o Reti Contratto) oppure Reti Soggetto. Le Reti Oggetto costituiscono la maggioranza dei contratti stipulati rispetto alle Reti Soggetto dotate cioè di soggettività giuridica.

E’ infine importante rilevare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge 122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30, c’è anche l’assenza della personalità giuridica.

A tal proposito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013), specificando che le Reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all’Imposta sul Reddito di cui all’art. 73 comma 2 del TUIR e quindi sono soggetti passivi d’imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l’IVA le Reti Soggetto rientrano tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le Reti Soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser trattata quale “partecipazione” alla Rete e rileverà sia contabilmente che fiscalmente, al pari dei conferimenti in società. Le Reti Soggetto non possono, inoltre, fruire dell’agevolazione fiscale ex D.lg. n. 78/2010.

L’introduzione della soggettività giuridica come discriminante della Rete ha ovviamente notevoli conseguenze per quel che attiene invece gli aspetti fiscali ed in particolare la soggettività fiscale stessa delle Reti.

L’adesione ad un contratto di Rete Oggetto (quindi senza soggettività giuridica) non comporta l’estinzione, ne la modificazione, della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla Rete risultante dal contratto stesso. In questa impostazione le Reti con attività esterna rilevante propendono per l’istituzione di un soggetto esecutore del Contratto di Rete, essendovi la necessità di acquisire una partita IVA, condizione per poter essere poi titolare di diritti ed obbligazioni nei confronti dei terzi (ossia di fare contratti).

L' Agenzia delle Entrate ha precisato detti aspetti con la circolare n. 4/E del 2011 e con la successiva risoluzione n. 70/E del 30 Giugno 2011 ha confermato l’esclusione di soggettività tributaria in capo alla Rete di Imprese ma allo stesso tempo ha reso possibile attribuire alla Rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi, sulla base dell’art. 2 del D.P.R. 605/73. Dal punto di vista pratico la richiesta del codice fiscale si esegue presentando il modello AA5 (domanda di attribuzione del codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche) a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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Allegati
Modello Statuto Consorzio
STATUTO CIV_allegato 1.pdf

Modello Contratto di Rete
CONTRATTO DI RETE_allegato 2.pdf

Proposte di modifica agli statuti dei Centri Integrati di Via.
parere rete di impresa.pdf

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