Vademecum saldi e vendite promozionali
VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI
L’esercente dettagliante che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno 3 giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite.
· Su tutti gli articoli in saldo è previsto l’obbligo del cartellino con il doppio prezzo e la percentuale di sconto.
VENDITE PROMOZIONALI
· Le vendite promozionali NON POSSONO essere effettuate nei 40 GIORNI ANTECEDENTI AI SALDI PER I SEGUENTI SETTORI:
a) abbigliamento;
b) calzature;
c) biancheria intima;
d) accessori di abbigliamento;
e) pelletterie
· E’ vietato effettuare vendite promozionali per gli stessi prodotti per i quali sono state effettuate le vendite di saldo.
· Come per i saldi la normativa prevede l’obbligo di predisposizione del cartello che deve essere posto nell’esercizio ben visibile dall’esterno almeno 3 giorni prima dell’inizio della vendita stessa .
· Su tutti gli articoli in promozione è previsto come di consueto l’obbligo del cartellino con il doppio prezzo e la percentuale di sconto.
· Nel periodo necessario all’allestimento e disallestimento delle vetrine è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore 48 ore ed e’ obbligatorio esporre un cartello con la dicitura “VETRINA IN ALLESTIMENTO” e riportante
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