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Maltempo, Confcommercio Genova al fianco delle imprese colpite: come segnalare i danni entro 30 giorni

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio, le imprese possono presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente il modello di segnalazione danni (AE) entro 30 giorni dalla data dell’evento.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

  • tramite consegna a mano presso gli sportelli camerali predisposti;
  • a mezzo raccomandata (al fine del rispetto dei termini previsti fa fede il timbro postale di spedizione) indirizzata a: Camera di Commercio di Genova – Via Garibaldi 4 – 16124 Genova GE;
  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Genova cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

A tale modello AE dovranno essere allegati:

  • fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
  • idonea documentazione fotografica dei danni occorsi.

Documentazione da allegare solo se disponibile:

  • autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all’immobile, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo;
  • perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria.

In questa fase di segnalazione del danno, non è necessario presentare una perizia tecnica dei danni occorsi, che sarà eventualmente richiesta successivamente per l’accesso ad eventuali contributi, nelle modalità che saranno indicate nel futuro bando.

Ulteriori azioni da intraprendere:

  • DISTRUZIONE SCRITTURE CONTABILI – In caso di distruzione di scritture contabili, effettuare denuncia alla locale stazione dei Carabinieri da cui emergano sia le circostanze che hanno prodotto il danno e sia il dettaglio dei documenti e delle scritture contabili che sono andati persi e/o distrutti. In caso di perdita e/o distruzione di documenti (es: fatture attive e passive, estratti/conto bancari, ccc…) è necessario contattare gli interlocutori (fornitori, clienti, banche, ecc.) per reperire le copie necessarie. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 10238/97 stabilisce che l’onere di provare quanto affermato circa la distruzione in questione è in capo al contribuente;
  • DISTRUZIONE DI MERCE – Si consiglia di inviare all’Agenzia delle Entrate competente un’apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 2 terzo comma D.P.R. 441/97 per comunicare l’eventuale distruzione di merce da autenticare con “data certa” presso gli uffici postali. (Raccomandiamo di tenere fotocopia della certificazione con l’apposizione della data certa in originale).

Si ricorda l’obbligo assicurativo per rischi catastrofali a carico di tutte le imprese.

Gli uffici di Confcommercio Genova sono a disposizione degli Associati per ogni ulteriore informazione si rendesse necessaria:
010 55201
confcommercio@ascom.ge.it

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